APE che confusione!

APE che confusione!

Proviamo a fare chiarezza tra Destinazione Italia, Legge di Stabilità e Mille proroghe bis.
In questi ultimi giorni abbiamo assistito a diverse modifiche legislative riguardanti la certificazione energetica degli edifici. Dal 24 dicembre 2013, infatti, è in vigore il decreto legge n.145 del 23 dicembre 2013 detto Destinazione Italia, che porta nuove e ulteriori modifiche al decreto legislativo n.192 del 19 agosto 2005 sull’efficienza energetica degli edifici.
Ma a modificare la materia pochi giorni dopo è stata pubblicata anche la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, cosiddetta Legge di Stabilità, ed, ancora, il 30 dicembre è stato pubblicato il decreto legge n. 151, cosiddetto Milleproroghe, con ulteriori modifiche.
Nel complesso il Governo si è posto l’obbiettivo di accogliere le richieste di diverse associazioni di categoria e ha modificato alcune disposizioni approvate dal Parlamento ed entrate in vigore ad agosto scorso.
Cerchiamo con queste brevi note di fare chiarezza, con la precisazione che poiché alcuni provvedimenti commentati sono decreti-legge potrebbero esserci ulteriori modifiche o novità.
Cosa cambia con il nuovo decreto Destinazione Italia?
Il DL 145/2013 interviene sulla certificazione energetica degli edifici con 2 commi, il 7 e l’8 dell’art. 1. Con il comma 7 scompare l’obbligo di allegare l’APE negli atti notarili in caso di trasferimento a titolo gratuito (donazioni e successioni) e nelle nuove locazioni a titolo oneroso. Inoltre l’omessa allegazione dell’APE non determina più la nullità dell’atto o del contratto di locazione, ma si passa ad una sola sanzione amministrativa che varia da un importo di 3.000 a 18.000 euro in caso di vendita e da 1.000 a 4.000 in caso di locazione.
Con il comma 8 invece, essendo retro-attivo, va ad eliminare la possibilità di nullità per tutti quegli atti e contratti già sottoscritti e nulli per mancata allegazione dell’APE.
Cosa rimane invariato?
  • Rimane invariato l’obbligo di inserire le informazioni dell’APE negli annunci immobiliari di ogni tipo;
  • rimane l’obbligo da parte del locatore di consegnare l’APE al conduttore;
  • rimane l’obbligo di inserire un’apposita clausola nel contratto in cui si dichiara tale consegna.
Cosa cambia con la Legge di Stabilità? 
La Legge 147/2013 entrata in vigore dal 01/01/2014 dispone che l’obbligo di allegare l’APE al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, (pena la nullità degli stessi) decorre dall’entrata in vigore del decreto di adeguamento delle linee guida per la certificazione energetica degli edifici contenute nel D.M. 26/06/2009.
Cosa cambia con il Decreto Milleproroghe bis?
Introduce modifiche relative alla cessione di immobili pubblici alle società a totale partecipazione pubblica. Dunque lo Stato e gli altri enti pubblici sono esonerati, oltre che dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale, anche dalla consegna delle dichiarazioni di conformità catastale degli immobili. Lo stesso esonero, in aggiunta a quello già previsto relativo alla garanzia per vizi e per evizione, vale anche per le società a totale partecipazione pubblica in questione, per la rivendita dei beni immobili ad esse trasferiti.
Nelle operazioni immobiliari di cui al medesimo art. 3 del D.L. 351/2001, l’attestato di prestazione energetica può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento, senza applicazione delle sanzioni previste dal comma 3-bis dell’art. 6 del D. Leg.vo 192/2005.
Quindi in pratica al momento attuale:
 
  • l’obbligo di allegazione dell’attestato di prestazione energetica è vigente, tranne che per le locazioni di singole unità immobiliari;
  • la sanzione per la mancata allegazione è rappresentata dalle multe previste dal D.L. 145/2013, per gli atti ed i contratti stipulati dal 24/12/2013 compreso (per gli atti fino al 23/12/2013 vi è invece la nullità);
  • l’obbligo di allegazione non si applica inoltre per le compravendite immobiliari disciplinate dall’art. 3 del D.L. 351/2001, relativamente agli atti stipulati dal 31/12/2013.

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